Detraibilità delle spese mediche oggetto di rimborso da parte delle assicurazioni
di Cristina Rigato, commercialista e revisore legale
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del DPR n. 917 del 1986 – Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – o in altre disposizioni di legge.
Spese mediche rimborsabili: quali sono?
Per quanto riguarda le spese mediche, in linea generale il principio che ne consente la detrazione stabilisce che qualsiasi spesa per poter essere considerata detraibile o deducibile ai fini delle imposte sui redditi, deve essere stata sostenuta dal contribuente che intende detrarla o dedurla ed essere rimasta a carico dello stesso. Pertanto, stando al dettato generale della norma, le spese sanitarie rimborsate al contribuente non configurano quali oneri detraibili o deducibili dal reddito. Tuttavia, l’art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir, prevede un’eccezione a tale regola, infatti, secondo la predetta disposizione “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”.
Pertanto:
- si considerano a carico del contribuente e di conseguenza sono detraibili sia le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente i cui premi non costituiscono oneri detraibili, sia le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) o semplicemente pagate dallo stesso, che concorrono a formare il reddito del contribuente.
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a Enti o Casse con fine esclusivamente assistenziale, e che, fino all’importo di euro 3.615,20 non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente, non posso essere portate in detrazione dal reddito.
Dove sono esplicitati su questi contributi?
La presenza di questi contributi è indicata nella Certificazione Unica del contribuente; nel caso in cui sia indicata una quota di contributi sanitari superiore al limite di euro 3.615,20, tale quota ha concorso a formare il reddito, e pertanto le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono essere indicate in dichiarazione in misura proporzionale alla quota del contributo che forma il reddito.
La stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 7/E del 4 aprile 2017 contente la guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2016, ribadisce che la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.