Fatturazione elettronica: prestazioni mediche a privati
di Cristina Rigato, commercialista e revisore legale
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica a partire al 1° gennaio 2019.
Anche le prestazioni del medico sono soggette a fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, ad eccezione del professionista che abbia aderito a uno dei regimi fiscali agevolati che gli permettono l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica. In quest’ultima ipotesi il paziente continuerà a ricevere la fattura in formato cartaceo, senza alcuna variazione, mentre nella prima ipotesi le prestazioni saranno fatturate elettronicamente dal medico. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che, anche nel caso di fatturazione a cliente privato, la fattura stessa deve essere emessa nel formato elettronico e inviata al Sistema di interscambio (Sdi).
Il medico, a seguito della prestazione, avrà l’obbligo di consegnare immediatamente una copia informatica o cartacea della fattura elettronica al paziente e dovrà contestualmente comunicare che il documento emesso è a messo a disposizione nell’area web riservata.
Pertanto un duplicato della fattura è sempre a disposizione nel portale “fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, dove sia il medico che il paziente potranno facilmente individuare le fatture elettroniche consegnate e ricevute, con notevoli vantaggi per il cittadino in sede di compilazione della Dichiarazione dei Redditi.
Nel caso in cui il paziente goda di un’assicurazione che rimborsa parte delle spese mediche sostenute, potrà inoltrare all’assicurazione la fattura cartacea ricevuta dal medico o il corrispondente file XML scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate.