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Spese mediche: Quali sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

di Cristina Rigato, commercialista e revisore legale

15 maggio 2018

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Le spese mediche sono riconosciute dalla legge quali oneri detraibili dal reddito, ossia spese che, ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 917/86, riducono l’ammontare dell’imposta lorda dovuta. Tale detrazione spetta nella misura del 19% dell’onere sostenuto al netto dell’importo della franchigia pari ad euro 129,11 mentre non è previsto un tetto massimo di spesa.

Come si classificano le spese mediche?

È possibile fare un distinguo tra le spese mediche generiche e le spese mediche specialistiche: nelle prime rientrano le spese sostenute per le prestazioni rese da un medico “generico” o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione; nella seconda categoria rientrano invece quelle spese che si riferiscono a prestazioni rese da medico specialista nella particolare branca che attiene la specializzazione.

Spese mediche generiche

Tra le spese generiche rientrano le spese per l’acquisto di farmaci la cui deduzione spetta purché l’acquisto sia certificato da fattura o da scontrino fiscale, nel quale dovrà essere specificato il nome del prodotto acquistato e il codice fiscale dell’acquirente. Solamente in capo a quest’ultimo sarà riconosciuta l’agevolazione fiscale, indipendentemente dalla persona alla quale i farmaci sono destinati. Non rientrano nell’agevolazione i parafarmaci e gli scontrini che riportino la dicitura “presidio medico”, gli integratori e tutti quei prodotti a base di sostanze naturali che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio dall’Aifa. Sono invece detraibili i farmaci omeopatici, anche con la sola indicazione “omeopatici” e le preparazioni galeniche purché in possesso della fattura di acquisto che riporti la dicitura “farmaco”. La detrazione è inoltre ammessa anche per l’acquisto di farmaci on-line purché si tratti di un sito autorizzato alla vendita.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle legate all’acquisto di attrezzature sanitarie purché comprese nell’elenco dei dispositivi disponibile sul sito del Ministero della salute. A riguardo si ricorda che la detrazione è consentita anche in assenza di prescrizione medica, purché lo scontrino o la fattura riporti la descrizione del prodotto, la marcatura CE e l’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa.

Rientrano tra le spese medico generiche anche le visite dal dietista e le cure termali svoltesi presso stabilimenti attrezzati per le quali è sufficiente la prescrizione del medico di medicina generale con l’indicazione della patologia per poter dedurre il costo.

Spese mediche specifiche

Tra le spese mediche specifiche rientrano invece tutte le prestazioni diverse dall’assistenza fornita dal medico di base e dunque gli esami di laboratorio, elettrocardiogrammi e altre analisi purché di carattere sanitario e i certificati di idoneità all’attività sportiva, di avvenuta vaccinazione, per il rinnovo della patente.

Rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di tipo specialistico anche le sedute di psicologia purchè in possesso della fattura da cui si evinca la spesa sostenuta.

Fisioterapia e sedute di logopedia sono entrambe prestazioni sanitarie che rientrano del d.m. 29 marzo 2001 finalizzate alla riabilitazione della persona così come la ginnastica correttiva e per  questa ragione ammesse anch’esse a godere delle agevolazioni fiscali purché svolte da personale medico-specialistico. Qualora le terapie di riabilitazione siano effettuate nei confronti di persone disabili la deduzione spetta a quest’ultimo o ai suoi familiari anche se non si tratta di soggetto fiscalmente a carico.

 

Infine si ricorda che la falsa dichiarazione di spese mediche nella dichiarazione dei redditi costituisce reato di dichiarazione fraudolenta sia nell’ipotesi in cui le spese non siano mai state sostenute o sostenute in misura minore cosi come sottolineato dalla Cassazione con sentenza n. 17126 sia per l’indicazione di soggetti diversi da quelli effettivi.

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